PRESTAZIONI

ACUSTICA DEI LUOGHI DI LAVORO


  • VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

La disposizione legislativa di riferimento in Italia è il DLgs 9 aprile 2008, n.81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  Il Capo II del Titolo VIII, Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (artt. da 187 a 198) disciplina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. L'art. 188 fornisce le definizioni e i parametri acustici da verificare:

- livello di pressione acustica di picco, ovvero il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata;

- livello di esposizione giornaliera al rumore, ovvero il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.


  • VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI

Il Capo III del Titolo VIII del DLgs 81/2008, Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni (artt. da 199 a 205) disciplina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione a vibrazioni durante il lavoro. L'art. 200 fornisce i parametri da verificare:

- esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, ovvero il valore mediato nel tempo e ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

- esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero, ovvero il valore mediato nel tempo e ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.


  • VALUTAZIONE DPI / DPC

Il Capo II del Titolo III del DLgs 81/2008, Uso dei dispositivi di protezione individuale (artt. da 74 a 79) introduce i dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori. Secondo l'art. 75, i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione. Pertanto, preliminarmente, il datore di lavoro dovrà cercare di eliminare il rischio. Quando ciò non è sufficiente, si dovrà fornire ai lavoratori degli idonei DPI. Lo stesso datore di lavoro dovrà eseguire la manutenzione dei DPI e accertarsi della loro efficienza, sostituire i DPI alla scadenza e provvedere all'informazione/formazione dei lavoratori sull'uso corretto del DPI stessi.


  • CORREZIONI E BONIFICHE ACUSTICHE

La riduzione del rischio rumore può avvenire con varie metodologie e provvedimenti. Tali azioni devono essere eseguite sulla sorgente rumorosa, in genere costituita da macchinari e/o processi di lavorazione. Se ciò non fosse sufficiente, dovranno essere attuati altri interventi per la mitigazione del rischio fisico al rumore, ad esempio, lungo la via di propagazione (cabine acustiche, schermi acustici fonoisolanti...) ma anche interventi mirati alla riduzione delle riflessioni (trattamenti fonoassorbenti, inserimento di pannelli acustici...). Il TCAA dovrà, in proposito, far riferimento alla norma tecnica UNI 11347:2015 Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro e alla norma tecnica UNI EN ISO 11690-1:1998 Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Strategie per il controllo del rumore, nonché anche alle tecniche UNI EN ISO 11690-2:1999 e UNI EN ISO 11690-3:2000. In definitiva, il TCAA dovrà valutare tutte le sorgenti di rumore presenti nel fabbricato, le vie di trasmissione e di propagazione, i materiali presenti; in seguito egli valuterà, tramite i criteri di acustica edilizia e architettonica, le più opportune metodologie per la correzione/bonifica dal rumore.


  • SCHERMI ACUSTICI

Nel caso di campo acustico dominato dalle riflessioni (campo riverberante), particolare attenzione dovrà essere posta al posizionamento degli schermi acustici, affinché questi ultimi non siano scavalcati e/o aggirati, e quindi risultare inefficaci. Pertanto uno schermo acustico, per essere efficace, dovrà soddisfare particolari condizioni dimensionali e di distanza dalla sorgente e dal ricettore in un campo sonoro assimilabile a un campo libero. In un campo chiuso (per es. un capannone) sarà fondamentale posizionare un rivestimento fonoassorbente alle pareti e al soffitto in prossimità della sorgente rumorosa, per ridurre al minimo le riflessioni delle onde sonore incidenti.


  • ASSISTENZA RSPP / MEDICO COMP. E DATORE LAV. (DVR)